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ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

L'attività di acconciatore e barbiere comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implichino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. Nell'attività sono, inoltre, comprese le prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica, limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie.

Le imprese di acconciatura possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati.
L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista ed esercitata nella medesima sede purché esista netta e visibile separazione delle aree di esercizio delle varie attività ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.
Non è prevista alcuna distinzione fra le attività di barbiere o parrucchiere per uomo e parrucchiere per donna.

 

Requisiti per l'esercizio dell'attività:

Lo svolgimento delle attività di acconciatore, indipendentemente dalle modalità e dal luogo in cui viene esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, commi 1 e 6, della l. 174/2005, come previsto dall'all'art. 3 del Regolamento Regionale 28 novembre 2011, nr. 6, oltre che al possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia.

 

Chi deve possedere i requisiti

  • In caso di Ditta individuale iscritta al registro imprese con la qualifica di artigiana, i requisiti devono essere posseduti dal titolare oppure, nel caso in cui non si tratti di una impresa artigiana, dal titolare o dal Direttore tecnico;

  • Nel caso di Società iscritta al registro imprese con la qualifica di artigiana, i requisiti devono essere posseduti da almeno un socio partecipante all'attività se la società è composta da due soci, dalla maggioranza dei soci quando ci sono più soci.

  • Nel caso, infine di Società non artigiana dal Direttore tecnico formalmente designato.

Deve sempre essere garantita la presenza presso l'esercizio della persona in possesso dei requisiti professionali. In caso di sua assenza, anche se temporanea, dovrà essere presente un'altra persona in possesso di tali requisiti.

Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere in possesso della qualificazione professionale. Nelle imprese non artigiane i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

 

Modalità di esercizio:

I locali di svolgimento dell'attività devono rispettare le vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie e devono essere provvisti di specifica destinazione d'uso.

Non sono previsti contingenti numerici e distanze minime fra esercizi.

L'attività di acconciatore può essere esercitata anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di urbanistica, igiene, sanità e sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con le vigenti normative.

L'orario di lavoro è fissato in una fascia compresa fra le ore 08.00 alle 22.00.
Non è obbligatorio il turno di chiusura.

L'attività può essere svolta immediatamente dopo l'avvenuta presentazione della documentazione necessaria.

 

MODULISTICA

 

Normativa di riferimento:

Legge 17/08/2005, n. 174
Regolamento Regionale 28/11/2011 n.6