ATTIVITA' DI TINTOLAVANDERIA E LAVANDERIA SELF SERVICE
Ai sensi dell'art. 2, comma 1 della Legge 22/02/2006, n. 84, costituisce esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia l'attività dell'impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonchè ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonche' di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
- Lo svolgimento delle attività è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia e dei requisiti soggettivi professionali di cui all'art. 2, comma 2 della Legge 22/02/2006, n. 84. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Legge 22/02/2006, n. 84 presso ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tintolavanderia deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale di cui sopra che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.
- L'edificio e i locali in cui si svolge l'attività devono avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività stessa.
- L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della segnalazione e delle relative prescrizioni (ad esempio in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria).
- L'esercizio dell'attività è inoltre subordinato al possesso di eventuali autorizzazioni o titoli preliminari necessari allo svolgimento dell'attività oggetto della segnalazione (a titolo esemplificativo autorizzazioni scarichi/emissioni, certificato prevenzione incendi, licenze di Pubblico Spettacolo, ecc.).
Modalità di esercizio:
Ai sensi dell'art. 4 della Legge 22/02/2006, n. 84:
- comma 2) non è ammesso lo svolgimento dell'attività professionale di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio;
- comma 3) i servizi di raccolta e di recapito dei capi sono gestiti dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime imprese, oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, sono affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto;
- comma 4) presso tutte le sedi e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, deve essere apposto un apposito cartello indicante la sede dell'impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attività svolte in forma itinerante, l'indicazione di cui al presente comma deve essere riportata sui documenti fiscali;
- comma 5) le imprese di tintolavanderia non rispondono dei danni conseguenti alle indicazioni inesatte, ingannevoli o non veritiere relative alle denominazioni, alla composizione e ai criteri di manutenzione riportate nella etichettatura dei prodotti tessili, fermo restando l'obbligo di diligenza nell'adempimento di cui all'art. 1176, comma 2 del Codice civile.
Normativa di riferimento:
Legge 22/02/2006, n. 84