VENDITA FARMACI DA BANCO
Nell'ambito della Regione Lombardia, gli esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettere d), e) e f) del D.Lgs. 114/98 (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita), in possesso dei requisiti previsti dalla D.G.R. 04.10.2006, n. 3271, e come specificato dalla circolare n° 3 del 03.10.2006 del Ministero della Salute, possono effettuare attività di vendita al pubblico di farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'art. 9-bis del D.L. 347/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica.
La vendita di tali farmaci è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata in un unico apposito reparto, conforme ai requisiti di cui alla D.G.R. 3271/2006 alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.
REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'.
I requisiti richiesti sono specificati nella deliberazione di Giunta regionale 04.10.2006, n. 3271.
Inoltre, il titolare dell'esercizio commerciale deve avere i requisiti morali e professionali per il commercio di alimenti. Nel caso della cosiddetta "parafarmacia" infatti non si puo' prescindere dal possesso dei requisiti professionali per la vendita dei prodotti dietetici e degli altri prodotti alimentari.
Normativa di riferimento:
Regio Decreto 18/06/1931, n. 773