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SALA GIOCHI

Per sala pubblica da gioco (sala giochi) si intende un locale allestito specificatamente per lo svolgimento di giochi leciti mediante apparecchi di divertimento ed intrattenimento meccanici ed elettromeccanici (quali biliardo, calcio-balilla, flipper), automatici, semiautomatici ed elettronici (quali newslot, videogiochi), nonchè del gioco delle carte.

Le tipologie di apparecchi idonei per il gioco lecito sono descritte dai commi 6 e 7 dell'art. 110 del TULPS:

  • Comma 6: si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di una moneta metallica non superiore a 50 centesimi, si caratterizzano prevalentemente per l'abilità e distribuiscono vincite in denaro di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita. E' vietato in ogni caso il gioco del poker o similari; l'utilizzo è vietato ai minori di anni 18. Detti apparecchi sono installabili esclusivamente in esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli artt. 86 ed 88 del TULPS e cioè nell'ambito di: esercizi ricettivi; esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande; sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti: stabilimenti balneari; enti collettivi o circoli privati di qualunque specie autorizzati alla vendita o al consumo, limitati ai soli soci, di bevande alcooliche; esercizi autorizzati all'esercizio delle scomesse, ad eccezione della "sale Bingo".

  • Comma 7: gli apparecchi si distinguono nelle seguenti categorie:
    - Lett. a): apparecchi che danno diritto a premi consistenti in oggettistica
    Sono apparecchi e congegni per il gioco lecito elettromeccanici privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale e strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiali con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita. Sono installabili in qualsiasi tipo di esercizio.
    - Lett. c): apparecchi che non distribuiscono premi
    Sono apparecchi e congegni basati sulla sola abilità fisica, mentale e strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore ai 50 centesimi di euro. (Sono installabili in qualsiasi tipo di locale, senza limitazioni).

 

Circa la definizione degli operatori del settore, si distingue tra:

  • Gestore: chi esercita un'attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica, presso pubblici esercizi, circoli ed associazioni autorizzate, di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, dallo stesso posseduti a qualunque titolo.

  • Esercente: il titolare di licenze di pubblica sicurezza o denuncia di inizio attività di cui agli articoli 86 o 88 del TULPS.

 

All'interno del locale è obbligatorio esporre l'elenco delle attività proibite.

 

 

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