FARMACIE
Le farmacie che, oltre ai prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e ai presidi medici-chirurgici, vendano i prodotti indicati nella tabella speciale di cui all'allegato 9 al D.M. 375/1988 (quali ad es. prodotti dietetici, articoli per l'igiene della persona, articoli di puericultura, ecc.) devono comunicare all'Amministrazione comunale tale vendita.
La gamma dei prodotti che la farmacia deve distribuire a battenti chiusi prevede, oltre ai medicinali, anche il materiale di medicazione e la dietetica speciale.
GIORNI E ORARI D'APERTURA
Sono stabilite due fasce orarie di apertura: la fascia oraria diurna (dalle 8 alle 20 ) e quella notturna (dalle 20 alle 8 del giorno dopo).
La farmacia che ne faccia richiesta può estendere l'orario settimanale da quaranta a quarantotto ore fino ad un massimo di cinquantaquattro ore settimanali suddivise in sei giorni, in funzione di necessità stagionali in località climatiche o di maggiori presenze di persone a scopo turistico, nelle zone di villeggiatura come definite dalla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), nonché di attività lavorative nelle aree urbane e periurbane della città di Milano.
Inoltre, in occasione di festività o eventi locali, il direttore generale dell'ASL, su richiesta della farmacia interessata, può autorizzare aperture per un massimo di cinque giornate nell'arco dell'anno.
Le farmacie presenti all'interno di centri commerciali, osservando il turno settimanale scelto, previsto dalla legge, possono osservare gli orari di apertura del centro commerciale in cui sono inserite.
Non esiste l'obbligo della chiusura domenicale e festiva e di mezza giornata infrasettimanale. È possibile optare per l'apertura domenicale e festiva, con chiusura in giornata feriale.
In ogni caso, durante il servizio ordinario, le farmacie devono rimanere comunque aperte dalle 9 alla 12 e dalle 16 alle 19.
La chiusura per ferie è facoltativa e soggetta all'approvazione del direttore dell'ASL; non si può protrarre oltre i ventiquattro giorni lavorativi. Vi è l'obbligo di apporre un cartello in cui sono segnalate le farmacie aperte più vicine.
Normativa di riferimento: Legge 2 aprile 1968, n. 475