VENDITA COSE USATE
Per cose antiche o usate si intendono beni di interesse storico, archeologico, artistico, mobili e oggetti d'arte, oggetti di pregio o preziosi, autoveicoli d'epoca.
L'imprenditore deve munirsi del registro di carico e scarico beni antichi e usati riportante le indicazioni di legge.
Per il commercio di cose usate prive di valore o valore esiguo quali, ad esempio, vestiti, chincaglieria, bigiotteria e cose di poco conto, non sussiste obbligo di presentare la S.C.I.A. nè della tenuta del registro delle operazioni giornaliere.
Normativa di riferimento:
Decreto del Presidente della Repubblica 28/05/2001, n. 311
Regio Decreto 18/06/1931, n. 773
Regio Decreto 06/05/1940, n. 635