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GESTIONE APPARECCHI DA GIOCO

L'installazione di apparecchi per il gioco lecito (o videogiochi) è consentita nei locali dei negozi di vicinato e nei supermercati previa presentazione di S.C.I.A.

Non è richiesta S.C.I.A. per coloro che intendano installare apparecchi per il gioco lecito e siano già in possesso di altre autorizzazioni per esercizio pubblico, bar, ristorazione, albergo, pensioni, ecc.

Non ne è consentita l'installazione nell'ambito di attività artigianali.

L'installazione degli apparecchi da divertimento senza vincita in denaro, di cui al comma 6 e 7 dell'articolo 110 del TULPS, è consentita alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69 del TULPS e in tutti gli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S. :

  • bar, caffè ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di cibi e bevande;
  • ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la somministrazione di pasti;
  • stabilimenti balneari, che hanno come attività prevalente la messa a disposizione di servizi per la balneazione;
  • sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente "sale giochi", ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke-box;
  • esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;
  • alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente l'offerta di ospitalità;
  • circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande;
  • agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;
  • attività di spettacolo viaggiante come autorizzate ai sensi dell'articolo 69 del T.U.L.P.S.;
  • esercizi commerciali o pubblici diversi dai precedenti ovvero altre aree aperte al pubblico od in circoli privati per i quali sia stata rilasciata la specifica licenza di cui al terzo comma dell'articolo 86 del TULPS.

Clicca qui per scaricare la scheda riepilogativa.

 

Tipologia di esercizio

Numero massimo di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 e 7 T.U.L.P.S

Bar ed esercizi similari (esercizi commerciali e medie strutture) n. 1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq. elevabile di un'unità per ogni ulteriori 50 mq. fino ad un numero massimo di 4) 
Ristorante ed esercizi similari n. 1 ogni 30 mq. (max 2 fino a 100 mq. elvabile di un'unità per ogni ulteriori 100 mq. fino ad un numero massimo di 4)
Circolo privato di cui al D.P.R. 235/01 con somministrazione di alimenti e bevande n. 1 ogni 30 mq. (max 2 fino a 100 mq. elvabile di un'unità per ogni ulteriori 100 mq. fino ad un numero massimo di 4) 
Stabilimento balneare e esercizi similari  n. 1 ogni 1000 mq. (max 2 fino a 2500 mq. elvabile di un'unità per ogni ulteriori 2500 mq. fino ad un numero massimo di 4)
Alberghi e similari  n. 1 ogni 20 camere (max 4 fino a 100 camere, elevabile di un'unità per ogni ulteriori 100 camere, fino ad un numero massimo di 6) 
Agenzia di scommessa e punti di vendita di cui all'art. 38 commi 2 e 4 D.L. 04/07/2006 n. 233 n. 1 ogni 5 mq. (fino ad un numero massimo di 24) 
Sala Bingo n. 1 ogni 20 mq. (fino ad un numero massimo di 75)
Sala pubblica da gioco n. 1 ogni 5 mq.
Esercizi commerciali n. 1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq. elvabile di un'unità per ogni ulteriori 50 mq. fino ad un numero massimo di 4)

 

Per l'apertura di attività che prevedono l'installazione di apparecchi e congegni di divertimento ed intrattenimento è necessario compilare il modulo di inizio attività (presente alla voce modulistica), previo ottenimento della concessione ministeriale rilasciata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS).

 

MODULISTICA

 

Normativa di riferimento:

Decreto ministeriale 27/10/2003
Decreto ministeriale 18/01/2007
Regio Decreto 18/06/1931, n. 773