GESTIONE APPARECCHI DA GIOCO
L'installazione di apparecchi per il gioco lecito (o videogiochi) è consentita nei locali dei negozi di vicinato e nei supermercati previa presentazione di S.C.I.A.
Non è richiesta S.C.I.A. per coloro che intendano installare apparecchi per il gioco lecito e siano già in possesso di altre autorizzazioni per esercizio pubblico, bar, ristorazione, albergo, pensioni, ecc.
Non ne è consentita l'installazione nell'ambito di attività artigianali.
L'installazione degli apparecchi da divertimento senza vincita in denaro, di cui al comma 6 e 7 dell'articolo 110 del TULPS, è consentita alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69 del TULPS e in tutti gli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88 del T.U.L.P.S. :
- bar, caffè ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di cibi e bevande;
- ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la somministrazione di pasti;
- stabilimenti balneari, che hanno come attività prevalente la messa a disposizione di servizi per la balneazione;
- sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente "sale giochi", ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici o elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke-box;
- esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;
- alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente l'offerta di ospitalità;
- circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande;
- agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;
- attività di spettacolo viaggiante come autorizzate ai sensi dell'articolo 69 del T.U.L.P.S.;
- esercizi commerciali o pubblici diversi dai precedenti ovvero altre aree aperte al pubblico od in circoli privati per i quali sia stata rilasciata la specifica licenza di cui al terzo comma dell'articolo 86 del TULPS.
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Tipologia di esercizio
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Numero massimo di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 e 7 T.U.L.P.S
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Bar ed esercizi similari (esercizi commerciali e medie strutture) |
n. 1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq. elevabile di un'unità per ogni ulteriori 50 mq. fino ad un numero massimo di 4) |
Ristorante ed esercizi similari |
n. 1 ogni 30 mq. (max 2 fino a 100 mq. elvabile di un'unità per ogni ulteriori 100 mq. fino ad un numero massimo di 4) |
Circolo privato di cui al D.P.R. 235/01 con somministrazione di alimenti e bevande |
n. 1 ogni 30 mq. (max 2 fino a 100 mq. elvabile di un'unità per ogni ulteriori 100 mq. fino ad un numero massimo di 4) |
Stabilimento balneare e esercizi similari |
n. 1 ogni 1000 mq. (max 2 fino a 2500 mq. elvabile di un'unità per ogni ulteriori 2500 mq. fino ad un numero massimo di 4) |
Alberghi e similari |
n. 1 ogni 20 camere (max 4 fino a 100 camere, elevabile di un'unità per ogni ulteriori 100 camere, fino ad un numero massimo di 6) |
Agenzia di scommessa e punti di vendita di cui all'art. 38 commi 2 e 4 D.L. 04/07/2006 n. 233 |
n. 1 ogni 5 mq. (fino ad un numero massimo di 24) |
Sala Bingo |
n. 1 ogni 20 mq. (fino ad un numero massimo di 75) |
Sala pubblica da gioco |
n. 1 ogni 5 mq. |
Esercizi commerciali |
n. 1 ogni 15 mq. (max 2 fino a 50 mq. elvabile di un'unità per ogni ulteriori 50 mq. fino ad un numero massimo di 4) |
Per l'apertura di attività che prevedono l'installazione di apparecchi e congegni di divertimento ed intrattenimento è necessario compilare il modulo di inizio attività (presente alla voce modulistica), previo ottenimento della concessione ministeriale rilasciata dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS).
Normativa di riferimento:
Decreto ministeriale 27/10/2003
Decreto ministeriale 18/01/2007
Regio Decreto 18/06/1931, n. 773