Invitiamo gli utenti che hanno disabilità visiva a leggere la sezione informativa sull'accessibilità del presente sito per usufruire al meglio dei servizi messi a disposizione dal comune di Caselle Torinese - 
Salta ai contenuti della pagina Salta al menù delle sezioni
Inizio menù contenuti sito
home > S.U.A.P. > SUAP DECENTRATO dei Comuni di Arconate-Bernate Ticino-Buscate-Casorezzo-Cuggiono-Magnago-VillaCortese > NOLEGGIO VEICOLI CON CONDUCENTE - APERTURA PER SUBINGRESSO O MODIFICA ATTIVITA'

NOLEGGIO VEICOLI CON CONDUCENTE - APERTURA PER SUBINGRESSO O MODIFICA ATTIVITA'

Per attività di noleggio veicoli con conducente si intende l'attività di servizio taxi o noleggio autovetture con conducente per il trasporto collettivo od individuale di persone.

Per esercitare tale attività è necessaria l'autorizzazione, la quale viene assegnata per concorso pubblico ai soggetti iscritti al ruolo conducenti.

L'esercizio del servizio di noleggio veicolo con conducente (N.C.C.), disciplinato dalla Legge 15 gennaio 1992, nr. 21, come modificata dalla Legge 9 aprile 2009, nr. 33, è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione, che viene rilasciata a persona fisica in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali, attraverso uno specifico concorso bandito dall'Amministrazione Comunale, o a seguito di subingresso.

Il servizio di N.C.C. può essere svolto direttamente dal titolare o per mezzo di collaboratori familiari, dipendenti o soci, purchè in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali.

L'iscrizione al "Ruolo conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea", come disciplinato dalla suindicata Legge nr. 21 e dalla Legge Regionale 15 aprile 1995, nr. 20, costituisce il prerequisito indispensabile per il rilascio ai richiedenti delle licenze taxi e delle autorizzaizoni per l'attività di N.C.C..

I titolari di autorizzazione N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, nazionale ed in quello degli stati membri della Comunità Economica Europea dove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano.

N.B.: il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, deve essere effettuato con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione qualunque sia la destinazione (a norma del novellato art. 11 della Legge 15 gennaio 1992, nr. 21 e s.m.i.)

In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella versione novellata dell'art. 3 e dell'art. 11 bis, la sanzione prevista è la possibilità di sospensione del ruolo, fino ad un massimo di 3 mesi, ed anche di cancellazione.

 

RILASCIO DI NUOVE LICENZA:

Le autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono assegnate a seguito di espletamento di pubblico concorso bandito dal Comune per titoli, ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti.

Nell'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli preferenziali, nell'ordine:

  • aver svolto il servizio taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di almeno 6 mesi continuativi negli ultimi 3 anni, oppure aver esercitato N.C.C. in qualità di titolare - collaboratore familiare - dipendente o socio in un'impresa di noleggio per analogo periodo;
  • aver svolto l'attività per un periodo di almeno 6 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 3 anni;
  • aver svolto il servizio per un periodo non inferiore a 6 mesi negli ultimi 3 anni;
  • l'essere iscritto nelle liste di collocamento;
  • la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.

 

SUBINGRESSO NELL'ATTIVITA':

L'autorizzazione fa parte della dotazione dell'azienda ed è trasferibile per atto fra vivi su richiesta del titolare ad altro soggetto in possesso dei necessari requisiti, quando il titolare si trovi in una delle tre condizioni:

  • sia titolare di autorizzazione da almeno 5 anni;
  • abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
  • sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivò della patente di guida;
  • In caso di morte dell'intestatario, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, se in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, previa autorizzazione dall'Amministrazione Comunale, a terzi designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare, purchè iscritti al ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti.

 

REQUISITI SOGGETTIVI:

Requisiti soggettivi che devono sussistere in capo al titolare:

  • essere cittadino italiano o di altro Stato appartenente all'Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
  • essere iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura;
  • possedere la patente di guida relativa alla categoria di appartenenza del veicolo destinato al servizio di noleggio con conducente;
  • possedere il Certificato di abilitazione professionale (CAP), previsto dal Codice della strada e rilasciato dall'Ispettorato alla motorizzazione civile;
  • non aver trasferito altra licenza di taxi o autorizzazione di noleggio con conducente nei 5 anni antecedenti;
  • non essere titolare di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata da altro Comune, fatto salvo il diritto di cumulo, appositamente disciplinato;
  • non esercitare contemporaneamente altra attività lavorativa;
  • essere iscritto alla Camera di Commercio;
  • non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
  • essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo, ossia:
    --- l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del Codice Penale.
    --- l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1958 nr. 1423 (misure di prevenzione), 31 maggio 1965 nr. 575 e successive modifiche (antimafia), 13 settembre 1982 nr. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale), 12 ottobre 1982 nr. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa).
    --- non aver riportato condanne ai sensi degli artt. 11, 12 e 92 del R.D. 18 giugno 1931 nr. 773 (T.U.L.P.S.).
    --- l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge.
    --- l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio del servizio di taxi o autorizzazione di esercizio del servizio di noleggio veicolo con conducente sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.
    --- l'essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivo superiore ai 2 anni, salvi i casi di riabilitazione.

 

REQUISITI OGGETTIVI:

Requisiti oggettivi che devono sussistere in capo al titolare:

  • essere proprietario o avere la piena disponibilità (anche in leasing) del/i veicolo/i per lo svolgimento del servizio, appositamente collaudato dalla Motorizzazione civile;
  • avere la disponibilità di rimessa per il ricovero del mezzo nel Comune che rilascia l'autorizzazione.

 

MODULISTICA