NOLEGGIO VEICOLI SENZA CONDUCENTE
Per noleggio di veicoli senza conducente si intende l'attività, disciplinata dal D.P.R. 481/2001 e s.m.i., di noleggio a privati di autovetture, motocicli e veicoli in genere senza conducente.
Sono esclusi i veicoli destinati a trasporto di merci di massa complessiva pieno carico superiore a 6 tonnellate.
La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della SCIA rilasciata dalla Direzione Compartimentale della Motorizzazione civile, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285.
Nella S.C.I.A l'interessato deve indicare quali sono i locali adibiti all'attività, precisando la sede legale, la sede commerciale o amministrativa ovvero l'autorimessa.
Se l'attività prevede l'utilizzo di nove o più veicoli, è necessario allegare alla SCIA il Certificato di Prevenzione Incendi, di cui al D.M. 16 febbraio 1982, abrogato dall'art.12 del D.lgs. n. 151 del 2011.
Il Comune provvede ad inviare copia della S.C.I.A., entro 5 giorni dalla presentazione della stessa, all'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura), che può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività a chi abbia riportato condanna per uno dei delitti previsti dall'art. 11, comma 2, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il provvedimento può essere adottato anche successivamente, e in qualsiasi caso, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.
Normativa di riferimento:
Decreto del Presidente della Repubblica 19/12/2001, n. 481