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RIMESSA AUTOVETTURE

Sono rimesse pubbliche di veicoli i locali ove vengono presi in temporanea custodia, dietro compenso, autoveicoli (autovetture, autocaravan, autobus, autocarri, ecc.), motocicli, biciclette o rimorchi (p. es. roulotte). Non sono considerati rimesse pubbliche di veicoli i posteggi a cielo aperto, anche se recintati.

 L'inizio dell'attività di rimessa pubblica di veicoli è soggetto alla presentazione di S.C.I.A. al comune dove si trova la rimessa, a norma del D.P.R. n. 480/2001. Nella S.C.I.A. l'interessato deve indicare con precisione quali sono i locali adibiti a rimessa pubblica, precisando se ha già chiesto o ottenuto il certificato di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco, se necessario.

 Il Prefetto, nei successivi 60 giorni, per motivate esigenze di pubblica sicurezza, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività a chi abbia riportato condanna per uno dei delitti previsti dall'art. 11, comma 2, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il provvedimento può essere adottato anche successivamente, e in qualsiasi caso, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza. Il Prefetto, inoltre, in base alla legge 26.7.1965, n. 966, vigila sull'adempimento degli obblighi di prevenzione incendi.

Le rimesse pubbliche di autoveicoli sono incluse al n. 92 dell'elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, approvato con D.M. 16.2.1982. Il titolare dell'attività è perciò tenuto agli adempimenti necessari per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (D.P.R. 12.1.1998, n. 37) in caso di autorimesse con un numero di veicoli maggiore a nove.

 

MODULISTICA

 

Normativa di riferimento:

Regio Decreto 18/06/1931, n. 773