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ATTIVITA' DI COMMERCIO ALL'INGROSSO

Per attività di commercio all'ingrosso si intende la vendita di merci ad altri commercianti, o ad altri utilizzatori professionali. 

N.B.: con il D. Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno" - in vigore dal 14 settembre 2012 - non è più richiesto il possesso dei requisiti professionali per il settore alimentare.

Per poter svolgere l'attività è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI MORALI

Ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, non possono esercitare l'attività commerciale di vendita:

  1. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  2. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  3. coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva o pecuniaria per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale (delitti contro l'industria e il commercio), ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  4. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale (delitti di comune pericolo mediante frode);
  5. coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
  6. coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia), ovvero a misure di sicurezza non detentive.

Il divieto di esercizio dell'attività di cui alle lettere b), c), d), e), e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata.

Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee ad incidere sulla revoca della sospensione.I requisiti morali devono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali la legge prevede l'accertamento antimafia, quindi dai titolari per le imprese individuali, da tutti i soci per le Snc, dai soci accomandatari per le Sas, dai legali rappresentanti e da tutti i componenti dell'organo amministrativo per le Srl, le Spa, le cooperative, le associazioni e gli enti, dal loro rappresentante in Italia per le società Estere.

NOTA BENE:

I suddetti requisiti devono essere posseduti dal titolare (se ditta individuale), da tutti i soci (se Snc), da ogni socio accomandatario (se Sas o Sapa), da ogni amministratore (se Società di capitali o società cooperativa).

I requisiti morali devono essere inoltre posseduti dall'eventuale altro soggetto preposto alla gestione commerciale.

 MODULISTICA